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Proposte in tema di riforma forense e di specializzazioni PDF Stampa E-mail

 

 

 

Osservazioni sul regolamento per il riconoscimento

del titolo di avvocato specialista

e sul D.D.L. di riforma dell’ordinamento

della professione di avvocato

***********

 

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Forense Ius Novum, con sede in Cosenza, dopo attenta lettura e valutazione del Regolamento per il riconoscimento del titolo di Avvocato specialista, approvato dal CNF nella seduta amministrativa del 24 settembre 2010, osserva quanto segue.

Il Regolamento, così come approvato, prevedendo la creazione di un registro (art. 5, co. 2, reg.) di avvocati specialisti in determinati settori del diritto, individuati motu proprio dal CNF, rischia di creare una evidente spaccatura all’interno della categoria fra coloro i quali sono riconosciuti “Specialisti” e coloro i quali decidono di non conseguire il titolo rimanendo c.d. “Generalisti”, e determinando altresì, all’interno del più generale mercato dei servizi legali, una evidente riserva e orientamento di clientela.

In particolare, i requisiti individuati nel Regolamento, ai fini di un’acquisizione del titolo, appaiono, già prima facie, discriminatori nei riguardi dei colleghi i quali, per ragioni meramente anagrafiche, attesa la necessità di un’anzianità professionale minimale di anni 6 (art.5 comma I° lett.a) non potrebbero, solo per questo motivo, aspirare all’acquisizione del titolo di specialista.

Siffatto aspetto discriminatorio assume ancor più rilevanza in riferimento al disposto di cui all’art. 13 reg. (disciplina transitoria), il quale, creando una vera e propria “corsia preferenziale” in favore dei professionisti la cui anzianità professionale supera i vent’anni, pregiudica ancora di più l’acquisibilità del titolo di specialista in condizioni di assoluta parità e di più corretta concorrenza.

In tale ottica, l’onere, in capo a chi non presenta i suddetti requisiti di anzianità professionale, di frequentare per almeno un biennio “una scuola o un corso di alta formazione riconosciuti dal CNF”, conseguendo il relativo attestato (art. 5, co. 1 lett. d)), e di superare l’esame di cui all’art. 5 co. 1 lett. f, reg., palesa ancor di più il carattere elitario-conservatore al  quale Consiglio Nazionale Forense ha inteso improntare il regolamento in oggetto.

È da rimarcare, sul punto, la profonda contraddizione insita nelle norme appena varate, laddove si prevede, paradossalmente e in aperta violazione dei più elementari principi di libera e leale concorrenza nel mercato dei servizi legali, che la Commissione di esame (art. 10 reg.), presso la sede romana del C.N.F, sia composta esclusivamente da avvocati “nominati” nonché priva di una componente “laica”, così come previsto nella originaria bozza del regolamento medesimo.

Di più, non appare condivisibile, nel solco del rispetto di una corretta concorrenza nel mercato di riferimento, la norma che assegna al CNF il potere di riconoscere e, quindi, iscrivere nel relativo elenco (v. art. 11 reg.) le Associazioni fra avvocati specialisti abilitate a tenere le scuole e/o i corsi di alta formazione di cui all’art. 7 del reg.

In sintesi, il CNF, composto esclusivamente da colleghi, non soltanto determina i settori entro i quali prevedere i titoli di specialista e nominare la maggioranza dei componenti della Commissione d’esame, ma decide anche se riconoscere o meno le Associazioni stesse fra avvocati specialisti che, ai sensi dell’art. 10 reg., possono nominare un proprio componente nella Commissione d’esame che giudica sul settore di competenza.

Ad accrescere ulteriormente la cocente censurabilità del Regolamento stanno i rilievi in ordine alla legittimità del potere regolamentare in subjecta materia del CNF.

Al riguardo, è quasi superfluo sottolineare che la potestà legislativa per quel che concerne la materia delle professioni e dei relativi titoli abilitanti, è riservata, considerato il suo carattere necessariamente unitario, al Parlamento.

Stando così le cose, è categoricamente da escludersi che il CNF possa, sul punto, in maniera peraltro assai autoreferenziale, attribuirsi una potestà regolamentare di qualsivoglia natura, dovendo in tale ambito la stessa devolversi al potere legislativo, questo per almeno due ordini di motivi: 1) l’ottenimento e la spendita sul mercato professionale del titolo di specialista va a tangere la materia della concorrenza dei servizi professionali, che per espressa previsione costituzionale (art. 117, co. 3 lett. e) Cost.) spetta allo Stato; 2) la Corte Costituzionale ha, con rara chiarezza, stabilito che continua a spettare allo Stato in sede di determinazione dei principi fondamentali, la individuazione ed il contenuto delle figure professionali, con i relativi ordinamenti didattici.

Da ultimo, la metodologia nonché la tempistica seguita dal CNF, ai fini dell’approvazione del testo regolamentare, ripropongono in maniera vibrante l’annoso tema della effettiva rappresentatività del Consiglio Nazionale Forense, ovvero della reale partecipazione democratica nell’Avvocatura.

Pertanto, il Consiglio direttivo di Ius Novum, in considerazione dei rilievi sin qui esposti, propone la SOSPENSIONE del Regolamento in attesa di una legittima e partecipata riforma dell’ordinamento professionale forense.

In tal senso, Ius Novum, anche alla luce dell’attuale discussione parlamentare del testo di riforma dell’ordinamento forense (DDL 601, 711, 1171, 1198, Casson ed altri), si riporta alle osservazioni e alle proposte di modifica già avanzate in sede congressuale a Bologna nel novembre del 2008:   

 

I- Art. 19e/o 20 (Esercizio effettivo e continuativo della professione).

Cancellazione dell’art. 19 e/o20 del D.D.L. in discussione al Senato.

L’intero articolo così come formulato, appare incongruo ed incompatibile con la logica cui si ispira o dovrebbe ispirarsi la professione d’avvocato; ovvero, essa è e deve restare una professione libera, autonoma e indipendente.

Altri sono i criteri in base ai quali valutare la professionalità e quindi la permanenza nell’albo (v. incompatibilità e sospensione per le cariche politiche)

A nostro avviso inoltre ed in particolare, tale norma viola gli artt. 3 e 4 della Costituzione nella parte in cui àncora la permanenza nell’albo degli Avvocati ad un criterio reddituale (quello relativo alla Cassa di previdenza forense), poiché “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”; ed ancora, “la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’ attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società”.

 

II- Assicurazione obbligatoria con adeguati correttivi e incentivi per i giovani avvocati.

 

III- Potere regolamentare del CNF esercitato in concerto con i Consigli dell’ordine territoriale, ai quali attribuire la possibilità di esprimere pareri vincolanti sulle questioni che li riguardano.

 

IV- Titoli di specialista riconosciuti da scuole di formazione istituiti su base territoriale, anziché centralizzate a Roma presso il CNF; cancellazione della norma relativa alla creazione di un albo degli specialisti.

L’Associazione riconosce l’importanza e il valore delle specializzazioni e della formazione del professionista, ma queste devono essere accessibili a tutti gli iscritti, tenendo conto delle condizioni economiche, lavorative e logistiche. Inoltre, la previsione di un albo degli specialisti ad hoc rappresenterebbe in concreto un criterio discriminatorio rispetto a tutti gli iscritti all’ordine di appartenenza. A nostro avviso, tale titolo di specialista dovrebbe trovare pubblicità all’esterno dell’albo e demandato, secondo le norme deontologiche in materia di pubblicità, al singolo professionista.

 

V- Sportello del cittadino (art. 28).

La norma così come formulata appare ambigua e pericolosa (conflitto di interessi dei consiglieri) in ordine alla gestione delle pratiche e delle richieste dei cittadini; ed ancora, i costi di tale sportello si riverberebbero sugli iscritti all’ordine. Nel caso di approvazione di tale normativa, Ius Novum propone di aggiungere nel corpo dell’articolo di riferimento una turnazione dei professionisti in relazione alla gestione delle richieste del cittadino, privilegiando nella predetta turnazione i colleghi più giovani.

 

VI- Composizione del Consiglio dell’ordine.

È auspicabile il diritto di elettorato, attivo e passivo, del praticante avvocato, con almeno un posto in seno al Consiglio, quale rappresentante di tutti i praticanti iscritti all’ordine di appartenenza.

 

VII- Tirocinio professionale.

L’Associazione propone di prevedere soltanto un tirocinio formativo-teorico facoltativo, anziché obbligatorio, in aggiunta a tirocinio pratico; eliminazione della norma che prevede l’obbligo di compenso solo decorso un anno dalla iscrizione al registro dei praticanti, poiché troppo lungo. Al riguardo, appare più corretto prevedere un periodo più breve, al massimo quattro mesi. Eliminazione della norma che prevede il patrocinio sostituivo del praticante solo su delega del proprio titolare di studio: è necessario, invece, lasciare immutata la previgente normativa, concedendo al giovane praticante di poter patrocinare autonomamente nelle materie già previste dall’attuale normativa. Eliminare qualsiasi limite anagrafico in ordine alla iscrizione al registro dei praticanti e alla possibilità di sostenere l’esame di stato.

In ordine all’esame di stato, eliminazione della norma che prevede la prova preselettiva informatica; si auspica la previsione di un esame, su base distrettuale, scritto (un solo atto) e orale sul settore di lavoro, in cui il praticante ha svolto la maggior pratica professionale.

 

VIII- Procedimento disciplinare.

Ius Novum insiste affinché rimanga inalterato il sistema disciplinare previsto con la bozza di riforma del 2 ottobre 2008, per il quale sia la fase istruttoria che disciplinare è affidata ad un Collegio di disciplina al livello distrettuale, con maggioranza di compenti esterni al Consiglio dell’ordine di appartenenza dell’incolpato in fase decisoria.

 

IX- Sospensione dell’esercizio professionale (art. 18) dell’Avvocato nominato o eletto a cariche politiche, tutte, e/o a incarichi di natura politico-amministrativa negli enti territoriali, lasciando inalterata il primo capoverso dell’art. 18 della bozza di riforma del 2 ottobre 2008.

 

X- Eleggibilità al CNF.

Si propone che sia eleggibile al Consiglio ogni iscritto all’ordine circondariale di appartenenza, senza limiti di anzianità o abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori.

 

Cosenza, lì 29/10/2010

Il Presidente                                                                             Il Segretario

Avv. Eugenio Naccarato                                         Avv.  Saverio F. De Bartolo

 
EMENDAMENTO alla Proposta di Legge n. C.3900 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense PDF Stampa E-mail

                          

  

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Proposta di emendamento al testo di legge C. 3900

“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”

 in corso di esame alla Camera dei Deputati

                                                                                 

 

L’associazione forense IUS NOVUM, con sede a Cosenza, in riferimento all’incontro programmato presso il Tribunale di Cosenza, per il giorno 24/05/2011, finalizzato all’analisi delle varie problematiche inerenti il ruolo dell’Avvocatura nell’odierno sistema giudiziario, nella prospettiva di una futuribile e, per ciò stesso, auspicabile riforma complessiva dell’ordinamento delle professioni medesime intende esprimere e richiedere quanto segue.

Il testo di legge di riforma dell’Avvocatura (Proposta di legge: S. 601-771-1171-1198 – Senatore GIULIANO; Senatori CASSON ed altri; Senatore MUGNAI: “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) così come approvato al Senato in data 23/11/2010 in un testo unificato, ora in corso di esame in Commissione alla Camera dei deputati, n. C. 3900, racchiude, al proprio interno, tali e tanti profili di censurabilità, di rango costituzionale e non, da richiedere, da parte della Camera un supplemento di analisi e di discussione, ai fini dell’eliminazione delle “criticità” in esso presenti. Segnatamente, la figura del “moderno” avvocato, disegnata dal testo di legge in discussione, si presenta come un professionista molto meno libero e meno indipendente, rispetto al passato, ma, ciò che più conta, sempre più precario in riferimento alla stessa possibilità di esercitare la propria attività professionale.

Il richiamo, in tal senso, è alla previsione ed introduzione, nel testo di riforma, degli “innovativi” requisiti di “continuità, effettività, abitualità e prevalenza” professionale, come pre-condizioni legali della permanenza nel proprio Albo professionale di appartenenza.

In tale ottica, inoltre, la mancata puntuale indicazione dei parametri, in funzione dei quali valutare i requisiti in parola, suscita più di un dubbio proprio in relazione al potere, di fatto, di “vita e di morte professionale”, che verrebbero ad esercitare, in chiave regolamentare, gli Organismi direttivi nazionali dell’Avvocatura nei confronti del singolo professionista e il Ministero della Giustizia.

Se a tali rilievi, si aggiunge che il parametro iniziale, previsto dal Consiglio Nazionale Forense nel testo originario della legge di riforma, attraverso il quale valutare la continuità ed effettività professionale del singolo avvocato, era basato su indici meramente reddituali, il rischio di vedere, in un futuro non lontano, cancellazioni di massa dall’Albo, per quei professionisti che non dovessero raggiungere livelli di reddito prefissati altrove ed aliunde, si profila oltremodo realistico.

L’Avvocato, proprio in considerazione dell’importante funzione che svolge ed al fine di una effettiva e imparziale difesa e tutela del cittadino, deve essere libero e indipendente e non soggiogato dai propri Rappresentanti attraverso parametri di natura squisitamente politica.

In conclusione, l’art. 20 della proposta di legge (C.3900) di riforma dell’ordinamento professionale forense rischia seriamente di incidere sull’indipendenza dell’Avvocatura e, di conseguenza, sulle garanzie e l’effettività di tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona.

Pertanto, l’Associazione forense IUS NOVUM propone di emendare la proposta di legge C. 3900 come qui di seguito specificato nella relativa proposta di emendamento:

 

 

 

Emendamento alla Proposta di legge all’esame della Camera dei Deputati n. 3900, “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010 (v. stampati Senato nn. 601-711-1171-1198) d’iniziativa dei Senatori GIULIANO; CASSON, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, FONTANA, GALPERTI, LA TORRE, MARITATI, MONGIELLO, BARBOLINI; BIANCHI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, SERRA, STRADIOTTO; MUGNAI (trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 24/11/2010).

 

Art. 1.

(Modifiche agli artt. 14, 16, 20, 21, 28 della proposta di legge n. C.3900, “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”)

1. All’art. 14, comma 1, lett. e), sopprimere le parole: «ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».

2. All’art. 16, comma 10, sopprimere le seguenti parole: «c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’art. 20».

3. Sopprimere l’intero art. 20 (Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).

4. All’art. 28, comma 1, sopprimere l’intera lett. g), ovvero le seguenti parole: «g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale». 

 

Cosenza, lì 13/05/2011

                                                                                                                                  Il Presidente

                                                                                                                  Avv. Eugenio Naccarato     

 
RIFORMA GIUSTIZIA E MEDIACONCILIAZIONE - MOZIONE da presentare all'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Avvocati di Cosenza PDF Stampa E-mail

Cari Colleghi,

Vi trasmettiamo la proposta di deliberazione che proponiamo di assumere nella prossima Assemblea del 03 maggio.

Saremo presenti ogni mattina per le prossime due settimane in Tribunale per raccogliere le sottoscrizioni di adesione alla nostra proposta.

 

 

 

Mozione da presentare alla prossima assemblea del 03/05/2011

 

 

I sottoscritti Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Cosenza, nonché le organizzazioni AIGA Sez. di Cosenza, Ius Novum, ritenuto che le riforme in tema diritto civile e penale, già approvate ovvero all’esame del Parlamento, sottendono una concezione privatistica della Giustizia, propongono la seguente mozione.

L’assemblea dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza riunita in assemblea straordinaria in data 03/05/2011:

ribadita la illegittimità del d.lgs. 28/2010, peraltro rimesso con ordinanza del Tar Lazio del 12/04/2011 nel procedimento n. 10937/2010 all’esame della Corte Costituzionale;

ribadito come le norme in questione, oltre a violare diverse disposizioni della Carta Costituzionale, vengano a costituire solo un aggravio per i cittadini, i quali dovranno sostenere ulteriori ed ingenti spese per tutelare i propri diritti;

DICHIARA E CONFERMA

lo stato di agitazione della categoria;

PROCLAMA

l’astensione dalle udienze dal 24 al 30 maggio e dal 23 al 29 giugno 2011, demandando alla commissione sotto indicata di individuare le modalità necessarie al fine di comunicare ai cittadini la illegittimità delle norme in questione;

DELIBERA

1) di sollevare all’Esame del CNF la incompatibilità tra l’esercizio del mediatore e quella dell’avvocato, non essendo previste le limitazioni di cui all’art. 8 L. 374/1991, istitutive del Giudice di Pace, nonché potendo sussistere violazione dell’art. 3 (1° e 3° comma) della L. 36/1934;

2) di invitare gli iscritti ad adire l’Organismo di Conciliazione costituito dall’Ordine degli Avvocati al fine di ottenere il certificato di conclusione, secondo le modalità sotto descritte;

3) di invitare gli iscritti ad inserire negli atti introduttivi dei giudizi i diversi motivi di illegittimità costituzionale evidenziati dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, al fine di far rilevare la non manifesta infondatezza dei motivi stessi;

4) di costituirsi in Giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità derivato dalla Ordinanza del Tar indicata in premessa;

5) di invitare tutti gli iscritti a partecipare, con le modalità che verranno comunicate, alla CLASS ACTION che verrà intrapresa dall’OUA;

 

CHIEDE

che l’Organismo di Mediazione costituito presso il Tribunale di Cosenza inserisca nel proprio regolamento le seguenti direttive ed in particolare:

1) consentire alle parti, compreso il proponente a non aderire al procedimento senza con ciò essere obbligate al pagamento dei costi ulteriori rispetto a quello iniziale di € 40,00;

2) disporre che il mediatore non formuli la proposta senza l’esplicito consenso congiunto di tutte le parti;

3) disporre il rilascio da parte della segreteria dell’Organismo del certificato di conclusione della procedura anche nel caso in cui una sola delle parti non intenda aderire alla procedura;

CHIEDE

1) che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati inizi una massiccia campagna di informazione sulle illegittimità dell’istituto, costituendo una commissione, rappresentativa dell’odierna Assemblea, che stabilisca le relative modalità, a spese del Consiglio, comunicando a tutti gli iscritti le stesse al fine di una più ampia partecipazione.

 2) che il Consiglio dell’Ordine, per coerenza con il deliberato della presenta Assemblea, SOSPENDA l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per la figura di mediatore e conciliatore.

 

FISSA nuova assemblea immediatamente successiva all’astensione dalle udienze già proclamata per il mese di giugno, al fine di deliberare la astensione dalle udienze ad oltranza e discutere sulle ulteriori iniziative da intraprendere per la prospettata riforma della Giustizia in campo penale;

INVITA

la Segreteria a trasmettere il presente deliberato a tutti gli Ordini Forensi Italiani, a tutti gli iscritti all’Ordine di Cosenza, al Presidente del Tribunale di Cosenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, alle Associazioni Forensi, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente delle Repubblica, ai Presidenti delle Camere;

INVITA

tutti i componenti dei Consigli degli Ordini Italiani a rassegnare le proprie dimissioni, a far data dal 10 luglio 2011, quale estremo segno di protesta e ove non vengano ascoltate le giuste ragioni della Avvocatura.

 

 

 

 
Mozione approvata il 2 maggio 2011 dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cosenza PDF Stampa E-mail

Cari Colleghi,

Vi comunichiamo che la mozione di seguito riportata è stata approvata integralmente dall'Assemblea degli avvocati del Foro di Cosenza ill 02 maggio 2011. Potrete leggere la relativa sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza:

http://www.ordineavvocaticosenza.it/images/stories/DOCUMENTI2011/verbale_assemblea_2_maggio_e_proclamazione_astensione_udienze.pdf

  

 

 

Mozione approvata il 02/05/2011 dall'Assemblea degli Avvocati di Cosenza 

 

 

I sottoscritti Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Cosenza, nonché le organizzazioni AIGA Sez. di Cosenza, Ius Novum, ritenuto che le riforme in tema diritto civile e penale, già approvate ovvero all’esame del Parlamento, sottendono una concezione privatistica della Giustizia, propongono la seguente mozione.

L’assemblea dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza riunita in assemblea straordinaria in data 02/05/2011:

ribadita la illegittimità del d.lgs. 28/2010, peraltro rimesso con ordinanza del Tar Lazio del 12/04/2011 nel procedimento n. 10937/2010 all’esame della Corte Costituzionale;

ribadito come le norme in questione, oltre a violare diverse disposizioni della Carta Costituzionale, vengano a costituire solo un aggravio per i cittadini, i quali dovranno sostenere ulteriori ed ingenti spese per tutelare i propri diritti;

DICHIARA E CONFERMA

lo stato di agitazione della categoria;

PROCLAMA

l’astensione dalle udienze dal 24 al 30 maggio e dal 23 al 29 giugno 2011, demandando alla commissione sotto indicata di individuare le modalità necessarie al fine di comunicare ai cittadini la illegittimità delle norme in questione;

DELIBERA

1) di sollevare all’Esame del CNF la incompatibilità tra l’esercizio del mediatore e quella dell’avvocato, non essendo previste le limitazioni di cui all’art. 8 L. 374/1991, istitutive del Giudice di Pace, nonché potendo sussistere violazione dell’art. 3 (1° e 3° comma) della L. 36/1934;

2) di invitare gli iscritti ad adire l’Organismo di Conciliazione costituito dall’Ordine degli Avvocati al fine di ottenere il certificato di conclusione, secondo le modalità sotto descritte;

3) di invitare gli iscritti ad inserire negli atti introduttivi dei giudizi i diversi motivi di illegittimità costituzionale evidenziati dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, al fine di far rilevare la non manifesta infondatezza dei motivi stessi;

4) di costituirsi in Giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità derivato dalla Ordinanza del Tar indicata in premessa;

5) di invitare tutti gli iscritti a partecipare, con le modalità che verranno comunicate, alla CLASS ACTION che verrà intrapresa dall’OUA;

 

CHIEDE

che l’Organismo di Mediazione costituito presso il Tribunale di Cosenza inserisca nel proprio regolamento le seguenti direttive ed in particolare:

1) consentire alle parti, compreso il proponente a non aderire al procedimento senza con ciò essere obbligate al pagamento dei costi ulteriori rispetto a quello iniziale di € 40,00;

2) disporre che il mediatore non formuli la proposta senza l’esplicito consenso congiunto di tutte le parti;

3) disporre il rilascio da parte della segreteria dell’Organismo del certificato di conclusione della procedura anche nel caso in cui una sola delle parti non intenda aderire alla procedura;

CHIEDE

1) che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati inizi una massiccia campagna di informazione sulle illegittimità dell’istituto, costituendo una commissione, rappresentativa dell’odierna Assemblea, che stabilisca le relative modalità, a spese del Consiglio, comunicando a tutti gli iscritti le stesse al fine di una più ampia partecipazione.

 2) che il Consiglio dell’Ordine, per coerenza con il deliberato della presenta Assemblea, SOSPENDA l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per la figura di mediatore e conciliatore.

 

FISSA nuova assemblea immediatamente successiva all’astensione dalle udienze già proclamata per il mese di giugno, al fine di deliberare la astensione dalle udienze ad oltranza e discutere sulle ulteriori iniziative da intraprendere per la prospettata riforma della Giustizia in campo penale;

INVITA

la Segreteria a trasmettere il presente deliberato a tutti gli Ordini Forensi Italiani, a tutti gli iscritti all’Ordine di Cosenza, al Presidente del Tribunale di Cosenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, alle Associazioni Forensi, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente delle Repubblica, ai Presidenti delle Camere;

INVITA

tutti i componenti dei Consigli degli Ordini Italiani a rassegnare le proprie dimissioni, a far data dal 10 luglio 2011, quale estremo segno di protesta e ove non vengano ascoltate le giuste ragioni della Avvocatura.

 

 

 

 
Presentazione Studio sull'Avvocatura cosentina PDF Stampa E-mail

A TUTTI I COLLEGHI AVVOCATI E PRATICANTI

 

STUDIO SULL’AVVOCATURA COSENTINA

Nell’ambito della propria attività associativa, “Ius Novum” è lieta di informarVi che, per la prima volta nella storia del Foro Bruzio, intende procedere all’effettuazione di uno studio sulla specifica situazione dell’Avvocatura cosentina. L’intento che l’associazione si prefigge è quello di riuscire a fornire, nel modo più attendibile e particolareggiato possibile, un quadro sinottico di quella che, allo stato, è la reale situazione dell’Avvocatura del Foro di Cosenza e, di conseguenza, delle problematiche e delle criticità che essa soffre in questo momento. La base logico-argomentativa, dalla quale “Ius Novum” ha inteso prendere le mosse in questo suo ambizioso progetto, è quella secondo la quale, non è pensabile di procedere alla predisposizione di norme di dettaglio ovvero misure le quali, di fatto, si prefiggano di riformare, viepiù dall’alto, l’Avvocatura, senza aver prima interrogato la stessa sulla sua reale condizione, senza aver prima chiesto al “singolo” avvocato di indicare, nel modo più aperto e sincero possibile, qual è la concreta situazione professionale che egli vive attualmente, ciò sia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista sociale ed economico. La realizzazione di questo studio, quindi, insieme ai risultati promananti da esso, saranno, in uno step successivo, messi a disposizione di tutte le istituzioni e/o organismi  i quali, esaminandone ed utilizzandone i dati, vogliano individuare più realistiche politiche di riforma dell’Avvocatura, proprio perchè aderenti alla “realtà vera” che essa vive e che, noi tutti, quotidie sperimentiamo.  

A tal fine, in allegato alla presente comunicazione, troverai un QUESTIONARIO ANONIMO, da compilare e riconsegnare all’Associazione Ius novum tramite l’apposito box che sarà presente nella Biblioteca del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza dal 05/04/2011 sino al 05/07/2011, ogni martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,30.