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L'Associazione denominata “Ius Novum”, con sede in Cosenza, nasce nel 2008 dall'idea di accogliere al proprio interno i giovani avvocati e praticanti avvocati operanti nel Foro di Cosenza.
La visione dell’Associazione è quella di un Foro in cui ogni giovane collega possa proseguire il proprio percorso di crescita umana e professionale, nel pieno rispetto dei propri diritti e delle proprie aspettative.
“Ius Novum” è costituita in forma di associazione non riconosciuta priva di finalità lucrative e con durata illimitata nel tempo.

 

Lo Statuto

Art. 1. Costituzione

In data 13/6/2008 è costituita l’Associazione denominata “Ius Novum”, con sede in Cosenza.
Essa nasce dall’idea di accogliere al proprio interno i giovani avvocati e praticanti avvocati operanti nel Foro di Cosenza.
La visione dell’Associazione è quella di un Foro in cui ogni giovane collega possa proseguire il proprio percorso di crescita umana e professionale, nel pieno rispetto dei propri diritti e delle proprie aspettative.
Ius Novum” è costituita in forma di associazione non riconosciuta priva di finalità lucrative e con durata illimitata nel tempo.
Il presente Statuto, quale carta fondamentale dell’Associazione, è approvato dalla prima Assemblea dei Soci e vincola tutti gli aderenti al rispetto e all’osservanza dei principi e delle norme in esso contenute.

 

Art. 2. Finalità

L’Associazione si prefigge di realizzare i seguenti obiettivi:
-         contribuire al recupero e alla difesa del prestigio nonché dell’alto valore sociale della classe forense cosentina, rinsaldando i legami di solidarietà tra gli avvocati all’interno del Foro;
-         partecipare attivamente alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino, sia esso italiano, comunitario o extracomunitario, vigilando sul rispetto delle norme a garanzia dei diritti difensivi costituzionalmente previsti, in special modo in tema di Giusto processo, Difesa d’ufficio e Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti;
-         promuovere il pieno rispetto dei diritti dell’Avvocatura, garantendo, in particolare, ai praticanti e ai giovani colleghi, il reale accesso alla professione;
-         perseguire la crescita e la formazione professionale degli associati, mediante la condivisione e l’elaborazione delle singole esperienze in ambito giuridico;
-       migliorare i rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari, civili, penali e amministrativi, promuovendo incontri e dibattiti finalizzati alla soluzione delle problematiche inerenti l’amministrazione della Giustizia.

 

Art. 3. Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote versate dai singoli soci, così come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da contributi liberamente devoluti da terzi per le finalità di cui all’art. 2 del presente statuto e dai beni acquisiti.

 

Art 4. Organi e funzioni
 

Gli organi dell’Associazione sono:
-       l’Assemblea dei Soci;
-       il Presidente;
-       il Consiglio Direttivo.


Art. 5. Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci regolarmente iscritti. La stessa viene convocata, almeno una volta all’anno, per deliberare sulla relazione programmatica e sui bilanci del Consiglio direttivo, nonché sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Delibera in ordine allo scioglimento dell’Associazione. Essa, inoltre, elegge al proprio interno il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea dei Soci, inoltre, delibera in seduta straordinaria sulla questione di fiducia posta ai sensi dell’art. 7 co. 5, nonché sulla mozione di sfiducia presentata a norma dell’art. 8 co. 4, secondo le maggioranze di cui al successivo capoverso.
Nelle materie di cui agli artt. 7, co. 5, 8, commi 2, 3, 4, e 9, co. 2, del presente Statuto, l’Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, validamente con il voto dei 2/3 dei soci regolarmente iscritti ed, in seconda convocazione, con il voto della maggioranza degli iscritti e in terza convocazione con il voto della maggioranza dei presenti.

 

Art. 6. Presidente

Il Presidente è eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci. Rappresenta all’esterno l’Associazione e ne comunica le volontà.
Partecipa ai lavori del Consiglio direttivo con diritto di voto.
Dichiara la costituzione dell’Associazione e il suo scioglimento, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria per la delibera sulla questione di fiducia posta dal Consiglio direttivo o sulla mozione di sfiducia ex art. 8, co. 5, procedendo nell’eventualità della deliberata sfiducia a nuova convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, del Presidente o per la sostituzione del singolo Consigliere con le maggioranze previste dall’art. 5 co. 2.

 

Art. 7. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di n. 6 membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea dei Soci, più il Presidente dell’Associazione.
È organo politico-amministrativo dell’Associazione.
Elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere e il Segretario, che restano in carica per due anni.
Il Consiglio Direttivo attua l’indirizzo generale dell’Associazione, persegue gli scopi per i quali l’associazione stessa è costituita, stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale, redige la relazione annuale programmatica e i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività e alla predisposizione del regolamento.
Il Consiglio direttivo, o il singolo consigliere, può richiedere al Presidente di convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per sottoporre ai soci la questione di fiducia, con la quale verificare se persiste il consenso degli iscritti in ordine al proprio operato all’interno dell’organo associativo o alle decisioni e/o alle attività di particolare interesse per l’Associazione. Qualora, a seguito della votazione assembleare, emerga la sfiducia verso il Consiglio o il singolo consigliere, questi sono tenuti a dimettersi; il Presidente, quindi, convoca successivamente l’assemblea per la rielezione del Direttivo o per la sostituzione del consigliere dimesso, ai sensi dell’art. 6, co. 4 ult. parte.
È anche organo di vigilanza sull’osservanza del presente Statuto e delle norme di cui al successivo regolamento; convoca l’assemblea dei soci per i provvedimenti di cui all’art. 8. Ratifica le eventuali dimissioni dei soci.
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo trai suoi membri, tiene la contabilità del patrimonio dell’Associazione, redige i bilanci e il rendiconto annuale, da sottoporre all’Assemblea dei soci.
Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, si occupa dell’amministrazione dell’Associazione, nonché della pubblicità degli atti.

 

Art. 8.  Norme disciplinari

La qualità di socio viene meno per dimissioni, inviate per iscritto al Consiglio direttivo, che le ratifica.
La qualità di socio viene, altresì, meno per esclusione deliberata dall’Assemblea dei soci, allorquando si ravvisi un comportamento del socio stesso contrario agli scopi, allo spirito e ai doveri del presente Statuto, o comunque all’etica professionale.
Allo stesso modo e per gli stessi motivi si procede per deliberare la decadenza del socio dalla carica che ricopre nell’Associazione.
Inoltre, è diritto dei soci che compongono un terzo degli iscritti all’Asso- ciazione richiedere ed ottenere dal Presidente la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea dei Soci per avanzare mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente, del Consiglio Direttivo o avverso singoli consiglieri. L’Assemblea delibera ai sensi dell’art. 5 commi 3 e 4.
Ogni socio ha facoltà di porre all’attenzione del Consiglio direttivo i comporta- menti di cui al capoverso precedente.

 

Art. 9. Norme finali

Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.
Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall’Assemblea dei soci con le maggioranze di cui all’art. 5, comma III.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale attivo patrimoniale è equamente distribuito tra i soci regolarmente iscritti.

 

      Il Segretario                                                                                               Il Presidente
Avv. Fabio Scarnati                                                                                Avv. Eugenio Naccarato