Perché non vogliamo l'art. 20 e gli articoli ad esso collegati della proposta di legge C. 3900 in corso di esame in Commissione alla Camera di Deputati? Perché ciò che molti ancora non hanno ben compreso (o forse lo hanno anche capito) è che con l'art. 20 del testo di legge in esame, e le altre norme ad esso colegate, il Legislatore, pungolato dal ns caro CNF (che ha suggerito il testo, condiviso peraltro dalle Associazioni forensi più rappresentative), vorrebbe introdurre nella normativa professionale forense (credo unico caso in Europa) alcuni “requisiti di permanenza dell'iscrizione all'albo”, ovvero dei requisiti in assenza dei quali sarebbe minata la stessa permanenza dell’iscrizione del professionista nel relativo albo professionale, con conseguente potere di cancellazione al Consiglio dell’Ordine, obbligato alla revisione degli albi. Non è, quindi, soltanto la eventuale questione del reddito (in un primo momento molto forte, visto che il CNF aveva suggerito un testo ancora più esplicito sul criterio reddituale, fissandolo nei limiti indicati dalla Cassa forense), che semplicisticamente molti liquidano come un dato tutto sommato superabile, ma è proprio l’introduzione di "criteri di permanenza", peraltro di difficile accertamento, che minano l'indipendenza e la libertà del professionista, che rimarrebbe di fatto soggiogato all'ampia discrezionalità e di sanzione (la cancellazione) riservata ai ns "Rappresentanti". Il quadro è, ancor di più, aggravato dalla previsione che l’accertamento dei requisiti di continuità, prevalenza, abitualità siano demandati a indeterminati e futuri “regolamenti” del Ministero della Giustizia, previo pare del ns CNF; in pratica, di fatto, saranno i regolamenti ministeriali che, via via, decideranno vita e morte del professionista, sempre di più piegato a logiche di mercato e “clientelari”, queste ultime necessarie al fine di superare contingenti difficoltà e, quindi, di permanere nell’albo. L’Avvocatura, a mio avviso, non può essere limitata, controllata e sottoposta a rigidi criteri, peraltro non compiutamente determinati, soltanto perché vi è la necessità di ridurre il numero degli avvocati “iscritti” negli albi. I rimedi ci sono, anzi ci sono sempre stati, per poter allontanare gli “pseudo-avvocati”: - le incompatibilità; - le sospensioni e le sanzioni disciplinari per le condotte di reato del professionista, "accertate" e non soltanto comunicate sui giornali; - il numero di praticanti nei propri studi legali. Al riguardo, è impensabile che, da un lato, si denuncia il sovraffollamento professionale (che cela anche problemi di concorrenza), mentre, dall’altro, si utilizza (meglio dire si sfruttano) svariati, a volte decine, di tirocinanti senza la giusta retribuzione e senza alcun ruolo legale ben definito (fotocopie, segreteria, cancelleria ecc.). Ma questo ultimo punto è un problema che teniamo tutti nascosto, perché fa comodo a tutti avere manodopera legale a basso costo o a costo zero…. In conclusione, NO ALLA RIFORMA CANCELLA-AVVOCATI e ALL'ART. 20 della PROPOSTA DI LEGGE C. 3900. CHIEDIAMO TUTTI LA SOPPRESSIONE DELL'ART. 20 E DEGLI ARTICOLI AD ESSO COLLEGATI! Da parte mia, mi batterò sempre per i principi di indipendenza, autonomia e libertà (ASSOLUTA) dell’Avvocatura, al fine di garantire la più ampia tutela dei diritti e delle libertà della persona. Cosenza, 15 maggio 2011 Eugenio Naccarato
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| Statuto |
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L'Associazione denominata “Ius Novum”, con sede in Cosenza, nasce nel 2008 dall'idea di accogliere al proprio interno i giovani avvocati e praticanti avvocati operanti nel Foro di Cosenza.
Lo Statuto Art. 1. Costituzione In data 13/6/2008 è costituita l’Associazione denominata “Ius Novum”, con sede in Cosenza.
Art. 2. Finalità L’Associazione si prefigge di realizzare i seguenti obiettivi:
Art. 3. Patrimonio Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote versate dai singoli soci, così come stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da contributi liberamente devoluti da terzi per le finalità di cui all’art. 2 del presente statuto e dai beni acquisiti.
Art 4. Organi e funzioni Gli organi dell’Associazione sono: Art. 5. Assemblea dei Soci L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci regolarmente iscritti. La stessa viene convocata, almeno una volta all’anno, per deliberare sulla relazione programmatica e sui bilanci del Consiglio direttivo, nonché sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Delibera in ordine allo scioglimento dell’Associazione. Essa, inoltre, elegge al proprio interno il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 6. Presidente Il Presidente è eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci. Rappresenta all’esterno l’Associazione e ne comunica le volontà.
Art. 7. Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si compone di n. 6 membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea dei Soci, più il Presidente dell’Associazione.
Art. 8. Norme disciplinari La qualità di socio viene meno per dimissioni, inviate per iscritto al Consiglio direttivo, che le ratifica.
Art. 9. Norme finali Lo Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.
Il Segretario Il Presidente
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